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PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
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| INDICE Art. 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61,
62, 63,
64, 65,
66, 86,
97, 118,
Disposizioni Transitorie
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Titolo I
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| Emendamenti inviati da G. Losio
al sito della Bicamerale
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Testo della Commissione
Bicamerale |
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COMUNE
PROVINCIA
REGIONE
STATO |
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Art. 55.
|
| La Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, e dallo Stato. La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti
costituzionalmente protetti.
I Comuni e le Province, nell'unità
politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione.
I rapporti tra i Comuni, le Province e lo
Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.
La città di Roma è la capitale della
Repubblica.
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La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Regioni e dallo Stato. La Repubblica
garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente
protetti.
I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica
della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato
sono ispirati al principio di leale cooperazione.
La città di Roma è la capitale della
Repubblica.
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Art. 56.
|
| Le funzioni che non possono
essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le
Comunità locali, organizzate in Comuni e Province e lo Stato, in base al principio di
sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali,
riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli
interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle
strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime. È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari
e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Province la
potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Province o allo
Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di
funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
I Comuni esercitano le proprie funzioni
regolamentari ed amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive
popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo
sviluppo economico, ai servizi pubblici. Il principio di sussidiarietà si applica anche
alle ripartizioni del territorio comunale.
I Comuni con popolazione inferiore al
minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in
parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la
medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.
Le Province, su iniziativa dei Comuni
interessati, possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree
metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.
Gli atti dei Comuni e delle Province non
sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.
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Le funzioni che non possono essere più adeguatamente
svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in
Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di
differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La
titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini,
secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto
alle funzioni medesime. È attribuita ai Comuni la
generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali
spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente
attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi
costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle
rispettive responsabilità.
I Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed
amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con
particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo
economico, ai servizi pubblici. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle
ripartizioni del territorio comunale.
I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito
dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni
loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia
riconosciuta ai Comuni.
Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite
le Province, possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree
metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.
Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non
sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.
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Art. 57.
|
| La potestà legislativa viene
ripartita fra le Province e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi
costituzionali. |
La potestà legislativa grave; ripartita fra le Regioni e
lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. |

Art. 58.
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| Le Province
sono da
ritenersi configurate geograficamente nelle Regioni:
Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania;
Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte;
Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.
Esse Regioni avranno significato di
riferimento geografico ma non amministrativo.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta che godevano di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge
costituzionale trasferiranno tali peculiarità alle rispettive Province
Autonome.
La Regione Trentino-Alto Adige che si
articola nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella nuova struttura dello Stato
vede trasferite le peculiarità regionali precedenti alle Province autonome medesime.
La Struttura dello Stato nel suo complesso
e considerato quanto all'Art. 58. si articola nelle Province di :
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Le Regioni sono:
Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio;
Liguria; Lombardia; arche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana;
Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto. Il
Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta
godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
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-
AGRIGENTO
-
ALESSANDRIA
-
ANCONA
-
AOSTA
-
AREZZO
-
ASCOLI PICENO
-
ASTI
-
AVELLINO
-
BARI
-
BELLUNO
-
BENEVENTO
-
BERGAMO
-
BIELLA
-
BOLOGNA
-
BOLZANO
-
BRESCIA
-
BRINDISI
-
CAGLIARI
-
CALTANISSETTA
-
CAMPOBASSO
-
CASERTA
-
CATANIA
-
CATANZARO
-
CHIETI
-
COMO
-
COSENZA
-
CREMONA
-
CROTONE
-
CUNEO
-
ENNA
-
FERRARA
-
FIRENZE
-
FOGGIA
-
FORLI'
-
FROSINONE
-
GENOVA
-
GORIZIA
-
GROSSETO
-
IMPERIA
-
ISERNIA
-
L'AQUILA
-
LA SPEZIA
-
LATINA
-
LECCE
-
LECCO
-
LIVORNO
-
LODI
-
LUCCA
-
MACERATA
-
MANTOVA
-
MASSA CARRARA
-
MATERA
-
MESSINA
-
MILANO
-
MODENA
-
NAPOLI
-
NOVARA
-
NUORO
-
ORISTANO
-
PADOVA
-
PALERMO
-
PARMA
-
PAVIA
-
PERUGIA
-
PESARO URBINO
-
PESCARA
-
PIACENZA
-
PISA
-
PISTOIA
-
PORDENONE
-
POTENZA
-
PRATO
-
RAGUSA
-
RAVENNA
-
REGGIO CALABRIA
-
REGGIO EMILIA
-
RIETI
-
RIMINI
-
ROMA
-
ROVIGO
-
SALERNO
-
SASSARI
-
SAVONA
-
SIENA
-
SIRACUSA
-
SONDRIO
-
TARANTO
-
TERAMO
-
TERNI
-
TORINO
-
TRAPANI
-
TRENTO
-
TREVISO
-
TRIESTE
-
UDINE
-
VARESE
-
VENEZIA
-
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
-
VERCELLI
-
VERONA
-
VIBO VALENTIA
-
VICENZA
-
VITERBO
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Art. 59.
|
| Spetta allo Stato la potestà
legislativa in riferimento a: a)
politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione
giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze armate; moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari;
b) organi costituzionali ed istituzionali
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; bilancio ed ordinamenti
tributari e contabili propri; princìpi dell'organizzazione e dell'attività
amministrativa statale; coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati
dell'amministrazione statale, provinciale e locale; ordine pubblico e sicurezza personale;
ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione
elettorale e organi di governo comunali e provinciali;
c) disciplina generale della produzione e
dello scambio di beni e di servizi; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui
relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale
della ricerca scientifica e tecnologica; determinazione dei livelli minimi comuni delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; disciplina generale
dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi
reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile;
ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei
parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e
commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze
alimentari.
Spetta inoltre allo Stato la potestà
legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela
di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.
Lo Stato può delegare con legge alle
Province funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.
Lo Stato e le Province disciplinano con
leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività
culturali.
Spetta alla Provincia la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà
legislativa dello Stato.
La Provincia non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Province, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Province, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.
Il Governo della Repubblica può
sostituirsi ad organi delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi
pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
|
Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento
a: a) politica estera e
rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello
straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze armate; moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari;
b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; bilancio ed ordinamenti tributari e
contabili propri; princìpi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale;
coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamenti civile e
penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale e organi
di governo comunali e provinciali;
c) disciplina generale della produzione e dello scambio di
beni e di servizi; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli
di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca
scientifica e tecnologica; determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; disciplina generale dei
trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi
reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile;
ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei
parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e
commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze
alimentari.
Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso
attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e
imprescindibili interessi nazionali.
Lo Stato può delegare con legge alle Regioni funzioni
normative nelle materie di cui al primo comma.
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel
proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.
Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello
Stato.
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.
Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi
delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo
per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
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Art. 60.
|
| Il Governo, quando ritenga
che una legge provinciale ecceda la competenza della Provincia, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione. Quando
una Provincia o un Comune ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di una Provincia invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali,
può, con deliberazione della rispettiva Assemblea, sollevare la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
|
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione. Quando una Regione, una Provincia o un Comune ritenga che una legge
o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada una propria
competenza assegnata da norme costituzionali, può, con deliberazione della rispettiva
Assemblea, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte
costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto
avente valore di legge.
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Art. 61.
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| Ciascuna Provincia ha uno
Statuto che ne definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e di
funzionamento. Lo Statuto è approvato e modificato con legge
dall'Assemblea provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive su testo identico adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua
approvazione, ne faccia richiesta un decimo degli elettori della Provincia ed è
promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è
approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum
se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei
componenti l'Assemblea provinciale.
Lo Statuto disciplina:
a) la forma di governo della Provincia, con
riferimento ai rapporti fra l'Assemblea provinciale, il Governo provinciale e il
Presidente della Provincia;
b) lo scioglimento dell'Assemblea
provinciale;
c) l'iniziativa popolare di leggi e di atti
amministrativi e la richiesta di referendum;
d) la formazione delle leggi e degli atti
normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Provincia, con
particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni;
e) i princìpi dell'autonomia finanziaria
della Provincia e delle procedure di bilancio e di contabilità
provinciali.
La legge elettorale provinciale è
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea
provinciale.
|
Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i
princìpi fondamentali di organizzazione e di funzionamento. Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive su testo
identico adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un
ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti
validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è approvato nella
seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea
regionale.
Lo Statuto disciplina:
a) la forma di governo della Regione, con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea
regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;
b) lo scioglimento dell'Assemblea
regionale;
c) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi
e la richiesta di referendum;
d) la formazione delle leggi e degli atti normativi
relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione, con particolare
riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;
e) i princìpi dell'autonomia finanziaria della Regione e
delle procedure di bilancio e di contabilità regionali.
La legge elettorale regionale è deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.
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Art. 62.
|
| La legge provinciale
disciplina le forme e i modi: a) delle intese con altre Province per il miglior esercizio delle
proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;
b) degli accordi della Provincia nelle
materie di sua competenza con Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato,
previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge approvata dalle
due Camere che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di
recesso obbligatorio da richiedere alla Provincia con atto motivato.
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La legge regionale disciplina le forme e i modi: a) delle intese con altre Regioni per
il miglior esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi
comuni;
b) degli accordi della Regione nelle materie di sua
competenza con Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato, previo assenso
del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge approvata dalle due Camere che
preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio
da richiedere alla Regione con atto motivato.
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Art. 63.
|
| Nessuno può appartenere
contemporaneamente a più di una Assemblea provinciale. I consiglieri provinciali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
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Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una
Assemblea regionale. I consiglieri regionali non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
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Art. 64.
|
| L'autonomia finanziaria e
tributaria è elemento costitutivo dell'autonomia provinciale. Fatti salvi i trasferimenti
perequativi destinati alle Province per cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo
65, la Provincia finanzia la propria attività con: a) tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali,
istituiti con leggi provinciali sulla base di princìpi stabiliti con legge approvata
dalle due Camere;
b) quote di tributi erariali riscossi nel
territorio provinciale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali
riferibili al territorio provinciale;
c) proventi derivanti dalla vendita di beni
e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza
delle Province.
Con legge approvata dalle due Camere sono
disciplinate le fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia finanziaria e
tributaria di una Provincia provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività
economica di altre Province.
Gli enti locali dispongono di autonomia
finanziaria e tributaria. Con legge approvata dalle due Camere sono definiti i tributi
propri, le addizionali o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali,
riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella
determinazione degli imponibili; sono definite altresì le altre entrate collegate al
gettito locale di tributi erariali o provinciali attribuite agli enti locali. Ad essi
competono inoltre proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi. Al finanziamento
dell'attività degli enti locali concorre infine, in quanto necessario, lo Stato con
propri trasferimenti ordinari di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.
Le Province e gli enti locali hanno un
proprio patrimonio. Con legge approvata dalle due Camere sono determinati I princìpi per
l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Province e agli enti locali.
Le Province e gli enti locali possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono
integralmente con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma
di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle Province e dai Comuni. L'assunzione di
impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Province e dai Comuni solo nelle
forme e nei limiti stabiliti con legge approvata dalle due Camere.
Con legge approvata dalle due Camere sono
fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività
finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle Province e degli enti locali.
|
L'autonomia finanziaria e tributaria è elemento
costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati
alle Regioni per cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 65, la Regione
finanzia la propria attività con: a) tributi
propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali, istituiti con leggi regionali
sulla base di princìpi stabiliti con legge approvata dalle due Camere;
b) quote di tributi erariali riscossi nel territorio
regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali riferibili al
territorio regionale;
c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da
tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle Regioni.
Con legge approvata dalle due Camere sono disciplinate le
fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia finanziaria e tributaria di una Regione
provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre Regioni.
Gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e
tributaria. Con legge approvata dalle due Camere sono definiti i tributi propri, le
addizionali o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo
autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli
imponibili; sono definite altresì le altre entrate collegate al gettito locale di tributi
erariali o regionali attribuite agli enti locali. Ad essi competono inoltre proventi
derivanti dalla vendita di beni e servizi. Al finanziamento dell'attività degli enti
locali concorre infine, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari
di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.
Le Regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio.
Con legge approvata dalle due Camere sono determinati i princìpi per l'attribuzione dei
beni demaniali allo Stato, alle Regioni e agli enti locali.
Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono integralmente con
il loro patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello
Stato sui prestiti accesi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. L'assunzione di
impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni, dalle Province e dai
Comuni solo nelle forme e nei limiti stabiliti con legge approvata dalle due Camere.
Con legge approvata dalle due Camere sono fissate norme
dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e
tributaria dello Stato e quella delle Regioni e degli enti locali.
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Art. 65.
|
| Con legge approvata dalle due
Camere è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per
le Province con minore capacità fiscale per abitante. Scopo del Fondo è quello di consentire alle Province beneficiarie
di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di
adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.
La costituzione e la distribuzione del
Fondo sono definite con legge approvata dalle due Camere secondo parametri uniformi e
oggettivamente determinabili; tali parametri sono determinati per un periodo almeno
quadriennale.
I trasferimenti dal Fondo perequativo
integrano le risorse proprie delle Province cui sono attribuiti e non hanno vincoli di
destinazione.
I servizi per i quali è richiesta
uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono
diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con
fondi appositi e a destinazione vincolata.
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Con legge approvata dalle due Camere è istituito un Fondo
perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le Regioni con minore
capacità fiscale per abitante. Scopo del Fondo è
quello di consentire alle Regioni beneficiarie di svolgere le funzioni ed erogare i
servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di
massima efficienza ed economicità.
La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite
con legge approvata dalle due Camere secondo parametri uniformi e oggettivamente
determinabili; tali parametri sono determinati per un periodo almeno quadriennale.
I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse
proprie delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione.
I servizi per i quali è richiesta uniformità di
prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti
riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi
appositi e a destinazione vincolata.
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Art. 66.
|
| Con legge costituzionale,
sentite le rispettive Assemblee provinciali, e con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni di ciascuna delle Province interessate espressa mediante referendum, possono
essere modificati i confini e la denominazione delle Province esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite
nuove Province con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti.
Con legge provinciale, su proposta delle
Assemblee provinciali interessate e con l'approvazione della maggioranza della popolazione
di ciascun Comune espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi Comuni e
mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.
Con legge costituzionale, adottata d'intesa
con i Comuni proponenti, e sentite le Province interessate, possono essere istituite nuove
Province o mutati i confini e la denominazione delle Province esistenti.
|
Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee
regionali, e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle
Regioni interessate espressa mediante referendum, possono essere modificati i confini e la
denominazione delle Regioni esistenti. Con la
medesima procedura possono essere costituite nuove Regioni con popolazione non inferiore a
due milioni di abitanti.
Con legge regionale, su proposta delle Assemblee regionali
interessate e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun Comune
espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e
la denominazione dei Comuni esistenti.
Con legge regionale, adottata d'intesa con i Comuni
proponenti, e sentite le Province interessate, possono essere istituite nuove Province o
mutati i confini e la denominazione delle Province esistenti.
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Art. 86.
|
| Il Senato della Repubblica e'
eletto a base provinciale. Sono
eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
trentacinque anni di eta'.
Il numero dei senatori elettivi e' di
duecento.
Ad ogni Provincia e' attribuito un
senatore.
La ripartizione dei restanti seggi tra le
Province si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
|
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Ad ogni Regione sono attribuiti cinque senatori; il Molise
ne ha due e la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si
effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica.
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Art. 97.
|
| Presso il Senato della
Repubblica e' istituita la Commissione delle Autonomie territoriali, presieduta da un
senatore, formata per un terzo da senatori, per un terzo dai Presidenti delle Province e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per un terzo da rappresentanti dei Comuni
eletti con le modalita' stabilite con legge approvata dalle due Camere. La Commissione esamina
i disegni di legge nei casi e nei modi stabiliti dalla Costituzione ed esprime parere
sulle questioni che riguardano i Comuni e le Province.
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Presso il Senato della Repubblica è istituita la
Commissione delle Autonomie territoriali, presieduta da un senatore, formata per un terzo
da senatori, per un terzo dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, per un terzo da rappresentanti dei Comuni e delle Province eletti con le
modalità stabilite con legge approvata dalle due Camere. La Commissione esamina i disegni di legge nei casi e nei modi stabiliti dalla
Costituzione ed esprime parere sulle questioni che riguardano i Comuni, le Province e le
Regioni.
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Art. 118.
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| Le Province partecipano, nei
modi previsti dalla legge approvata dalle due Camere, alla formazione della volonta' dello
Stato in riferimento agli atti dell'Unione europea e ai trattati internazionali che
incidono nelle materie di loro competenza. Nelle medesime materie le Province provvedono
direttamente all'attuazione ed alla esecuzione del diritto comunitario. Nel caso in cui la
Provincia non provveda, il Governo, informate le Camere, adotta le misure necessarie che
mantengono efficacia fino all'adempimento provinciale.
Qualora una competenza provinciale sia
reputata illegittimamente lesa da un atto dell'Unione europea, e non siano previsti mezzi
di ricorso provinciale diretto, l'Assemblea provinciale puo', con deliberazione adottata a
maggioranza dei due terzi, richiedere che il Governo ricorra presso gli organi
giurisdizionali dell'Unione europea. Il Consiglio dei ministri provvede con decisione
motivata.
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Le Regioni partecipano, nei modi previsti dalla legge
approvata dalle due Camere, alla formazione della volontà dello Stato in riferimento agli
atti dell'Unione europea e ai trattati internazionali che incidono nelle materie di loro
competenza. Nelle medesime materie le Regioni provvedono direttamente all'attuazione ed
alla esecuzione del diritto comunitario. Nel caso in
cui la Regione non provveda, il Governo, informate le Camere, adotta le misure necessarie
che mantengono efficacia fino all'adempimento regionale.
Qualora una competenza regionale sia reputata
illegittimamente lesa da un atto dell'Unione europea, e non siano previsti mezzi di
ricorso regionale diretto, l'Assemblea regionale può, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta, richiedere che il Governo ricorra presso gli organi giurisdizionali
dell'Unione europea. Il Consiglio dei ministri provvede con decisione motivata.
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DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
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Tutte da reimpostare sulla
base della Rivoluzione Provinciale. E' materia di esperti illuminati dall'idea di fondo:
Stato-Province-Comuni, o meglio sarebbe dire:
[Rapporto numerico sul livello successivo]
Cittadini (Comune) [/100]
Citta' (Provincia) [/100]
Comunita' Nazionale (Stato) [1]
Lo Stato dei Cento Comuni e delle Cento Citta'!
Fine della Proposta di Emendamento
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Vedi Testo Originale. |
© G. Losio
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