Home Main Page Manifesto bacheca sondaggi summary
Emendamenti Losio
Su Successiva
@




PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

 



INDICE

Art. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 86, 97, 118, Disposizioni Transitorie

Titolo I

Emendamenti inviati da G. Losio al sito della Bicamerale Testo della Commissione Bicamerale
COMUNE
PROVINCIA
STATO
COMUNE
PROVINCIA
REGIONE
STATO

Art. 55.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, e dallo Stato.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

I Comuni e le Province, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

La città di Roma è la capitale della Repubblica.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

La città di Roma è la capitale della Repubblica.

Art. 56.

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Province la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Province o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

I Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Le Province, su iniziativa dei Comuni interessati, possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Gli atti dei Comuni e delle Province non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

I Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province, possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Art. 57.

La potestà legislativa viene ripartita fra le Province e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. La potestà legislativa grave; ripartita fra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Art. 58.

Le Province sono da ritenersi configurate geograficamente nelle Regioni:

Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Esse Regioni avranno significato di riferimento geografico ma non amministrativo.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta che godevano di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale trasferiranno tali peculiarità alle rispettive Province Autonome.

La Regione Trentino-Alto Adige che si articola nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella nuova struttura dello Stato vede trasferite le peculiarità regionali precedenti alle Province autonome medesime.

La Struttura dello Stato nel suo complesso e considerato quanto all'Art. 58. si articola nelle Province di :

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; arche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

  1. AGRIGENTO

  2. ALESSANDRIA

  3. ANCONA

  4. AOSTA

  5. AREZZO

  6. ASCOLI PICENO

  7. ASTI

  8. AVELLINO

  9. BARI

  10. BELLUNO

  11. BENEVENTO

  12. BERGAMO

  13. BIELLA

  14. BOLOGNA

  15. BOLZANO

  16. BRESCIA

  17. BRINDISI

  18. CAGLIARI

  19. CALTANISSETTA

  20. CAMPOBASSO

  21. CASERTA

  22. CATANIA

  23. CATANZARO

  24. CHIETI

  25. COMO

  26. COSENZA

  27. CREMONA

  28. CROTONE

  29. CUNEO

  30. ENNA

  31. FERRARA

  32. FIRENZE

  33. FOGGIA

  34. FORLI'

  35. FROSINONE

  36. GENOVA

  37. GORIZIA

  38. GROSSETO

  39. IMPERIA

  40. ISERNIA

  41. L'AQUILA

  42. LA SPEZIA

  43. LATINA

  44. LECCE

  45. LECCO

  46. LIVORNO

  47. LODI

  48. LUCCA

  49. MACERATA

  50. MANTOVA

  51. MASSA CARRARA

  52. MATERA

  53. MESSINA

  54. MILANO

  55. MODENA

  56. NAPOLI

  57. NOVARA

  58. NUORO

  59. ORISTANO

  60. PADOVA

  61. PALERMO

  62. PARMA

  63. PAVIA

  64. PERUGIA

  65. PESARO URBINO

  66. PESCARA

  67. PIACENZA

  68. PISA

  69. PISTOIA

  70. PORDENONE

  71. POTENZA

  72. PRATO

  73. RAGUSA

  74. RAVENNA

  75. REGGIO CALABRIA

  76. REGGIO EMILIA

  77. RIETI

  78. RIMINI

  79. ROMA

  80. ROVIGO

  81. SALERNO

  82. SASSARI

  83. SAVONA

  84. SIENA

  85. SIRACUSA

  86. SONDRIO

  87. TARANTO

  88. TERAMO

  89. TERNI

  90. TORINO

  91. TRAPANI

  92. TRENTO

  93. TREVISO

  94. TRIESTE

  95. UDINE

  96. VARESE

  97. VENEZIA

  98. VERBANO-CUSIO-OSSOLA

  99. VERCELLI

  100. VERONA

  101. VIBO VALENTIA

  102. VICENZA

  103. VITERBO

Art. 59.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; bilancio ed ordinamenti tributari e contabili propri; princìpi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, provinciale e locale; ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale e organi di governo comunali e provinciali;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica; determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.

Lo Stato può delegare con legge alle Province funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

Lo Stato e le Province disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Provincia la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Provincia non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Province, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Province, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; bilancio ed ordinamenti tributari e contabili propri; princìpi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale e organi di governo comunali e provinciali;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica; determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.

Lo Stato può delegare con legge alle Regioni funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Art. 60.

Il Governo, quando ritenga che una legge provinciale ecceda la competenza della Provincia, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando una Provincia o un Comune ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Provincia invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali, può, con deliberazione della rispettiva Assemblea, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando una Regione, una Provincia o un Comune ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali, può, con deliberazione della rispettiva Assemblea, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 61.

Ciascuna Provincia ha uno Statuto che ne definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive su testo identico adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un decimo degli elettori della Provincia ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea provinciale.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Provincia, con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea provinciale, il Governo provinciale e il Presidente della Provincia;

b) lo scioglimento dell'Assemblea provinciale;

c) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e la richiesta di referendum;

d) la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Provincia, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni;

e) i princìpi dell'autonomia finanziaria della Provincia e delle procedure di bilancio e di contabilità provinciali.

La legge elettorale provinciale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea provinciale.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive su testo identico adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) lo scioglimento dell'Assemblea regionale;

c) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e la richiesta di referendum;

d) la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

e) i princìpi dell'autonomia finanziaria della Regione e delle procedure di bilancio e di contabilità regionali.

La legge elettorale regionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

Art. 62.

La legge provinciale disciplina le forme e i modi:

a) delle intese con altre Province per il miglior esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;

b) degli accordi della Provincia nelle materie di sua competenza con Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge approvata dalle due Camere che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla Provincia con atto motivato.

La legge regionale disciplina le forme e i modi:

a) delle intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;

b) degli accordi della Regione nelle materie di sua competenza con Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge approvata dalle due Camere che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla Regione con atto motivato.

Art. 63.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea provinciale.

I consiglieri provinciali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 64.

L'autonomia finanziaria e tributaria è elemento costitutivo dell'autonomia provinciale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle Province per cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 65, la Provincia finanzia la propria attività con:

a) tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali, istituiti con leggi provinciali sulla base di princìpi stabiliti con legge approvata dalle due Camere;

b) quote di tributi erariali riscossi nel territorio provinciale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali riferibili al territorio provinciale;

c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle Province.

Con legge approvata dalle due Camere sono disciplinate le fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia finanziaria e tributaria di una Provincia provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre Province.

Gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e tributaria. Con legge approvata dalle due Camere sono definiti i tributi propri, le addizionali o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli imponibili; sono definite altresì le altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o provinciali attribuite agli enti locali. Ad essi competono inoltre proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi. Al finanziamento dell'attività degli enti locali concorre infine, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.

Le Province e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. Con legge approvata dalle due Camere sono determinati I princìpi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Province e agli enti locali.

Le Province e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono integralmente con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle Province e dai Comuni. L'assunzione di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Province e dai Comuni solo nelle forme e nei limiti stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

Con legge approvata dalle due Camere sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle Province e degli enti locali.

L'autonomia finanziaria e tributaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle Regioni per cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 65, la Regione finanzia la propria attività con:

a) tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali, istituiti con leggi regionali sulla base di princìpi stabiliti con legge approvata dalle due Camere;

b) quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali riferibili al territorio regionale;

c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle Regioni.

Con legge approvata dalle due Camere sono disciplinate le fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia finanziaria e tributaria di una Regione provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre Regioni.

Gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e tributaria. Con legge approvata dalle due Camere sono definiti i tributi propri, le addizionali o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli imponibili; sono definite altresì le altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali attribuite agli enti locali. Ad essi competono inoltre proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi. Al finanziamento dell'attività degli enti locali concorre infine, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.

Le Regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. Con legge approvata dalle due Camere sono determinati i princìpi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Regioni e agli enti locali.

Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono integralmente con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. L'assunzione di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni solo nelle forme e nei limiti stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

Con legge approvata dalle due Camere sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle Regioni e degli enti locali.

Art. 65.

Con legge approvata dalle due Camere è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le Province con minore capacità fiscale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle Province beneficiarie di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge approvata dalle due Camere secondo parametri uniformi e oggettivamente determinabili; tali parametri sono determinati per un periodo almeno quadriennale.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle Province cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione.

I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.

Con legge approvata dalle due Camere è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le Regioni con minore capacità fiscale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge approvata dalle due Camere secondo parametri uniformi e oggettivamente determinabili; tali parametri sono determinati per un periodo almeno quadriennale.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione.

I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.

Art. 66.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee provinciali, e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Province interessate espressa mediante referendum, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Province esistenti.

Con la medesima procedura possono essere costituite nuove Province con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti.

Con legge provinciale, su proposta delle Assemblee provinciali interessate e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun Comune espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.

Con legge costituzionale, adottata d'intesa con i Comuni proponenti, e sentite le Province interessate, possono essere istituite nuove Province o mutati i confini e la denominazione delle Province esistenti.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura possono essere costituite nuove Regioni con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti.

Con legge regionale, su proposta delle Assemblee regionali interessate e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun Comune espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.

Con legge regionale, adottata d'intesa con i Comuni proponenti, e sentite le Province interessate, possono essere istituite nuove Province o mutati i confini e la denominazione delle Province esistenti.

Art. 86.

Il Senato della Repubblica e' eletto a base provinciale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di eta'.

Il numero dei senatori elettivi e' di duecento.

Ad ogni Provincia e' attribuito un senatore.

La ripartizione dei restanti seggi tra le Province si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Ad ogni Regione sono attribuiti cinque senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Art. 97.

Presso il Senato della Repubblica e' istituita la Commissione delle Autonomie territoriali, presieduta da un senatore, formata per un terzo da senatori, per un terzo dai Presidenti delle Province e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per un terzo da rappresentanti dei Comuni eletti con le modalita' stabilite con legge approvata dalle due Camere.

La Commissione esamina i disegni di legge nei casi e nei modi stabiliti dalla Costituzione ed esprime parere sulle questioni che riguardano i Comuni e le Province.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione delle Autonomie territoriali, presieduta da un senatore, formata per un terzo da senatori, per un terzo dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per un terzo da rappresentanti dei Comuni e delle Province eletti con le modalità stabilite con legge approvata dalle due Camere.

La Commissione esamina i disegni di legge nei casi e nei modi stabiliti dalla Costituzione ed esprime parere sulle questioni che riguardano i Comuni, le Province e le Regioni.

Art. 118.

Le Province partecipano, nei modi previsti dalla legge approvata dalle due Camere, alla formazione della volonta' dello Stato in riferimento agli atti dell'Unione europea e ai trattati internazionali che incidono nelle materie di loro competenza. Nelle medesime materie le Province provvedono direttamente all'attuazione ed alla esecuzione del diritto comunitario.

Nel caso in cui la Provincia non provveda, il Governo, informate le Camere, adotta le misure necessarie che mantengono efficacia fino all'adempimento provinciale.

Qualora una competenza provinciale sia reputata illegittimamente lesa da un atto dell'Unione europea, e non siano previsti mezzi di ricorso provinciale diretto, l'Assemblea provinciale puo', con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi, richiedere che il Governo ricorra presso gli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Il Consiglio dei ministri provvede con decisione motivata.

Le Regioni partecipano, nei modi previsti dalla legge approvata dalle due Camere, alla formazione della volontà dello Stato in riferimento agli atti dell'Unione europea e ai trattati internazionali che incidono nelle materie di loro competenza. Nelle medesime materie le Regioni provvedono direttamente all'attuazione ed alla esecuzione del diritto comunitario.

Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informate le Camere, adotta le misure necessarie che mantengono efficacia fino all'adempimento regionale.

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto dell'Unione europea, e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto, l'Assemblea regionale può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo ricorra presso gli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Il Consiglio dei ministri provvede con decisione motivata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Tutte da reimpostare sulla base della Rivoluzione Provinciale. E' materia di esperti illuminati dall'idea di fondo: Stato-Province-Comuni, o meglio sarebbe dire:

[Rapporto numerico sul livello successivo]

Cittadini (Comune) [/100]
Citta' (Provincia) [/100]
Comunita' Nazionale (Stato) [1]
Lo Stato dei Cento Comuni e delle Cento Citta'!

Fine della Proposta di Emendamento

Vedi Testo Originale.

© G. Losio

 

Home ] Su ] Main Page ] Manifesto ] bacheca ] sondaggi ] summary ]

 

from 29.09.2002


mappa delle Regioni d'Europa / map of the Regions of Europe
ultimo aggiornamento / last updated 01.09.09