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PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Art. 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61,
62, 64,
65, 66,
86
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Testo elaborato dalla
Commissione Bicamerale
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Titolo
I
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| COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO |
COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO |
Art. 55.
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| (struttura) "La Repubblica
Federale e' costituita da tutte le sue Province, che assurgono a Stati
membri.
Ogni Stato membro e' una federazione di
Comuni con propri poteri amministrativi e legislativi basati sui principi federalisti di
sussidiareta', cooperazione e solidarieta', principi che si estendono a tutti i livelli
della Federazione.
Una o piu' Province possono costituire una
Regione al fine di partecipare alle determinazioni dell'Unione Europea."
Art. 55. bis (scopo)
"La Repubblica Federale promuove la
pluralita' culturale del paese e la rimozione delle disparita' economiche tra gli Stati
della Repubblica Federale Italiana."
Art. 55 ter. (federalismo)
"Gli Stati membri sono sovrani e
responsabili per tutte le competenze non espressamente attribuite alla
Federazione.
Gli Stati membri ed i Comuni del loro
territorio concordano la migliore organizzazione politica ed amministrativa al fine di
esercitare al meglio le proprie competenze.
Gli Stati membri che costituiscano una
Regione sono liberi di concordare tra loro quali competenze affidare alla loro Regione e
la sua autonomia finanziaria e legislativa."
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La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. La
Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente
protetti.
I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica
della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato
sono ispirati al principio di leale cooperazione.
La città di Roma è la capitale della
Repubblica.
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Art. 56.
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| (Relazioni tra le
sovranita' della federazione) La
titolarieta' delle competenze spetta alle sovranita' piu' vicine
agli interessi dei cittadini, secondo il principio di sussidiarieta', conformemente a
quanto stabilito dai cittadini medesimi.
Comuni, Province (Stati membri) e
Federazione si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro
compiti.
La Federazione tutela l'autonomia dei
membri dell'unione.
L'autonomia dei Comuni e' garantita dal
diritto vigente dello Stato membro.
Gli Stati membri possono concludere
trattati ed accordi di cooperazione tra di loro e creare organi in
comune.
Il diritto federale e' prevalente su quello
dello Stato membro e quindi la federazione provvede affinche' gli Stati membri si
attengano al diritto federale.
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Le funzioni che non possono
essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le
Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al
principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie
funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più
vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza
delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime. È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e
amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la
potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Province, alle
Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza
duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive
responsabilità.
I Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed
amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con
particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo
economico, ai servizi pubblici. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle
ripartizioni del territorio comunale.
I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito
dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni
loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia
riconosciuta ai Comuni.
Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite
le Province, possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree
metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.
Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non
sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.
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Art. 57.
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| (Costituzioni
degli Stati membri) Ogni Stato membro si da' una propria Costituzione. Questa deve essere sempre
approvata dai suoi cittadini e deve poter essere soggetta a revisione qualora i cittadini
ne facciano richiesta, seguendo le modalita' previste nella costituzione
medesima.
Ogni Stato membro presenta la sua
Costituzione alla Federazione la quale la accetta se non contraddice il diritto
federale.
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La potestà legislativa grave;
ripartita fra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi
costituzionali. |

Art. 58.
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| (Modifiche nel
numero e nel territorio delle Sovranita' che costituiscono la
Federazione) Modifiche nel numero e
nel territorio dei Comuni devono essere approvate dalla popolazione dei Comuni e dello
Stato membro interessato.
Modifiche nel numero e nel territorio degli
Stati membri devono essere approvati dalla popolazione dello Stato
interessato.
Modifiche nel numero degli Stati membri
richiedono inoltre l'approvazione della popolazione della Repubblica Federale e della
maggioranza degli Stati membri.
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Le
Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria;
Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; arche; Molise;
Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta;
Veneto. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
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Art. 59.
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| (Competenze
Esclusive) Spettano
allo Stato federale le seguenti competenze esclusive:
a) Politica estera e rapporti
internazionali. Le Province e Regioni possono concludere trattati con l'estero se inerenti
ad oggetti di loro competenza.
b) Difesa e forze armate; protezione civile
in caso di guerra.
c) Cittadinanza, immigrazione e condizione
giuridica dello straniero;
d) Moneta e politica finanziaria. Gli utili
della Banca d'Italia spettano per meta' alla Federazione e per meta' alle Province.
e) Legislazione sulla produzione e sul
trasporto di energia elettrica e dei carburanti;
f) Legislazione sulla protezione degli
animali;
g) Legislazione sui trasporti ferroviari,
sulla navigazione marittima ed aerea; legislazione sulle autostrade;
h) Legislazione sulle
poste, telecomunicazioni, radiotelevisione.
i) Legislazione sulla importazione,
fabbricazione e vendita di bevande distillate e tabacchi;
l) Legislazione e tassazione delle case da
gioco;
m) Legislazione sulla previdenza
sociale;
n) Legislazione sulla protezione della
salute;
o) Legislazione sulle unita' di
misura;
p) Diritto Civile e Penale;
l'organizzazione della giustizia, dei tribunali, la procedura giudiziaria, la
giurisdizione civile e penale sono di competenza delle Province.
q) Elezioni nazionali ed
europee;
r) Legislazione sulle imposte federali,
sulla doppia imposizione e sulla armonizzazione delle imposte locali.
Art. 59 bis (competenze
concorrenti)
E' data facolta' allo Stato federale, in
concorrenza con le Province, di emanare disposizioni sulle seguenti
materie:
a) Ordine pubblico e protezione del
cittadino;
b) Protezione dell'ambiente, delle acque,
della natura e del paesaggio;
c) Protezione civile in tempo di pace;
d) Politica della energia;
e) Istruzione, formazione professionale e
ricerca scientifica;
f) Tutela della cultura e del patrimonio
artistico;
g) Legislazione sullo sport;
h) Promuovimento economico; Politica
Economica;
i) Legislazione sulle
Banche;
l) Legislazione sulle armi e sul materiale
bellico;
m) Protezione dei lavoratori; sussidi alla
disoccupazione; rapporti di lavoro; maternita'; infortuni;
n) Legislazione sugli assegni familiari;
sulla assistenza agli indigenti;
Art. 59 ter (competenze residue)
Spettano in modo esclusivo alle Province
tutte le competenze non espressamente affidate allo Stato federale.
Il Governo della Repubblica Federale puo'
sostituirsi agli organi delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi
pericolo per l'incolumita' e la sicurezza pubblica. La Corte Costituzionale e' l'organo di
risoluzione dei conflitti tra Province e Stato federale.
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Spetta allo Stato la potestà
legislativa in riferimento a: a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e
condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze
armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; bilancio ed ordinamenti tributari e
contabili propri; princìpi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale;
coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamenti civile e
penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale e organi
di governo comunali e provinciali;
c) disciplina generale della produzione e dello scambio di
beni e di servizi; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli
di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca
scientifica e tecnologica; determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; disciplina generale dei
trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi
reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile;
ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei
parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e
commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze
alimentari.
Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso
attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e
imprescindibili interessi nazionali.
Lo Stato può delegare con legge alle Regioni funzioni
normative nelle materie di cui al primo comma.
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel
proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.
Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello
Stato.
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.
Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi
delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo
per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
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Art. 60.
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| L'articolo è
soppresso. |
Il Governo, quando ritenga che
una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione. Quando una Regione, una Provincia
o un Comune ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una
Regione invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali, può, con
deliberazione della rispettiva Assemblea, sollevare la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
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Art. 61.
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| L'articolo è
soppresso. |
Ciascuna Regione ha uno Statuto
che ne definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e di
funzionamento. Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea
regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive su
testo identico adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un
ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti
validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è approvato nella
seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea
regionale.
Lo Statuto disciplina:
a) la forma di governo della Regione, con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea
regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;
b) lo scioglimento dell'Assemblea
regionale;
c) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi
e la richiesta di referendum;
d) la formazione delle leggi e degli atti normativi
relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione, con particolare
riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;
e) i princìpi dell'autonomia finanziaria della Regione e
delle procedure di bilancio e di contabilità regionali.
La legge elettorale regionale è deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.
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Art. 62.
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| L'articolo è
soppresso. |
La legge regionale disciplina le
forme e i modi: a) delle
intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie competenze, anche con la
previsione di organismi comuni;
b) degli accordi della Regione nelle materie di sua
competenza con Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato, previo assenso
del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge approvata dalle due Camere che
preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio
da richiedere alla Regione con atto motivato.
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Art. 64.
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| (Autonomia
finanziaria) La Federazione riscuote una imposta diretta nonche' varie imposte indirette
al fine di tenere in pareggio il suo bilancio.
Il 20% del gettito dell'imposta diretta e'
devoluto alla perequazione finanziaria tra Province ed una pari quota e' destinata a
colmare il debito pubblico, fino a quando esso non e' estinto.
Le imposte federali sono:
a) Imposta federale sul reddito e sul
Capitale delle persone Fisiche e Giuridiche;
b) Imposta sul Valore
aggiunto;
c) Imposta di bollo, imposta sugli
interessi bancari;
d) Imposte di Consumo (tabacchi,
alcolici, carburanti);
e) Dazi per il commercio extra-comunitario,
qualora applicabili.
Le Province ed i Comuni riscuotono imposte
dirette ed indirette al fine di tenere in pareggio i loro bilanci.
Le Province ed i Comuni non possono
riscuotere imposte reletive alle lettere b), c), d), e) ma la Federazione destina loro il
10% di tali imposte, in base alla popolazione provinciale.
Le Province e di Comuni cooperano per
determinare i fattori imponibili, le deduzioni, le aliquote e quindi riscuotere le
seguenti imposte:
f) Imposta locale sul Reddito e sul
Capitale delle persone Fisiche e Giuridiche;
g) Imposta di Successione e Donazione;
h) Imposta sul Maggior Valore Immobiliare;
i) Imposta sulle Vincite;
f) Imposta di Circolazione;
Ogni imposta non prevista nel testo
costituzionale e' vietata dalla legge e deve essere abolita.
La Federazione emana disposizioni,
cooperando con le Province, al fine di evitare la doppia imposizione fiscale ed al fine di
armonizzare l'imposizione tra suoi membri per quanto riguarda la lettera f).
Per l'uso di servizi puntuali al singolo
cittadino, che creino costi alla amministrazione non trasferibili sulla fiscalita'
generale del livello che eroga il servizio, e' possibile riscuotere tasse a titolo di
copertura delle spese.
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L'autonomia finanziaria e
tributaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti
perequativi destinati alle Regioni per cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo
65, la Regione finanzia la propria attività con: a)
tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali, istituiti con leggi
regionali sulla base di princìpi stabiliti con legge approvata dalle due Camere;
b) quote di tributi erariali riscossi nel territorio
regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali riferibili al
territorio regionale;
c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da
tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle Regioni.
Con legge approvata dalle due Camere sono disciplinate le
fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia finanziaria e tributaria di una Regione
provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre Regioni.
Gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e
tributaria. Con legge approvata dalle due Camere sono definiti i tributi propri, le
addizionali o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo
autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli
imponibili; sono definite altresì le altre entrate collegate al gettito locale di tributi
erariali o regionali attribuite agli enti locali. Ad essi competono inoltre proventi
derivanti dalla vendita di beni e servizi. Al finanziamento dell'attività degli enti
locali concorre infine, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari
di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.
Le Regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio.
Con legge approvata dalle due Camere sono determinati i princìpi per l'attribuzione dei
beni demaniali allo Stato, alle Regioni e agli enti locali.
Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono integralmente con
il loro patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello
Stato sui prestiti accesi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. L'assunzione di
impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni, dalle Province e dai
Comuni solo nelle forme e nei limiti stabiliti con legge approvata dalle due Camere.
Con legge approvata dalle due Camere sono fissate norme
dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e
tributaria dello Stato e quella delle Regioni e degli enti locali.
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Art. 65.
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| (Perequazione
finanziaria e fondo di solidarieta') La Federazione, nel concedere sussidi federali sulle
materie di competenza concorrente, tiene conto della capacita' finanziaria delle Province
e dei Comuni.
La Federazione e le Province alimentano e
gestiscono un fondo di solidarieta', regolato da una legge federale, al fine di rendere
possibile una corretta ed autonoma gestione finanziaria per tutti i livelli di governo.
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Con legge approvata dalle due
Camere è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per
le Regioni con minore capacità fiscale per abitante. Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie di svolgere
le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza
medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.
La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite
con legge approvata dalle due Camere secondo parametri uniformi e oggettivamente
determinabili; tali parametri sono determinati per un periodo almeno quadriennale.
I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse
proprie delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione.
I servizi per i quali è richiesta uniformità di
prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti
riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi
appositi e a destinazione vincolata.
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Art. 66.
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| L'articolo è
soppresso. |
Con legge costituzionale, sentite
le rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, possono
essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove Regioni
con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti.
Con legge regionale, su proposta delle Assemblee regionali
interessate e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun Comune
espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e
la denominazione dei Comuni esistenti.
Con legge regionale, adottata d'intesa con i Comuni
proponenti, e sentite le Province interessate, possono essere istituite nuove Province o
mutati i confini e la denominazione delle Province esistenti.
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Art. 86.
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| Il Senato della
Repubblica e' eletto a base provinciale. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i trentacinque anni di eta'.
Il numero dei senatori elettivi e' di
duecentosei.
Ad ogni Provincia sono attribuiti due
Senatori.
E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
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Il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale. Sono eleggibili a senatori
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di
età.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Ad ogni Regione sono attribuiti cinque senatori; il Molise
ne ha due e la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si
effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica.
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